CAMI

Antinfortunistica

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono definiti dall'art. 3 del Regolamento n. 425/2016 come "dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza"; vi sono inclusi anche i componenti intercambiabili di tali dispositivi e i sistemi di collegamento fra essi.

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Prima categoria

I DPI di prima categoria (protezione degli occhi, della testa, delle mani, delle braccia, delle gambe o piedi, gli indumenti di protezione) tutelano dai rischi minimi:

Lesioni meccaniche superficiali, contatto prolungato con l'acqua, contatto con prodotti di pulizia poco aggressivi

Contatto con superfici calde fino a 50°C

Lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole

Condizioni atmosferiche di natura non estrema

Seconda categoria

I DPI di seconda categoria sono tutti quelli che proteggono da rischi diversi da quelli indicati nelle altre due categorie:

Casco per proteggere da rischi meccanici

Guanti per proteggere da rischi meccanici

Gli indumenti catarifrangenti per segnalare la presenza dei lavoratori in condizioni di scarsa visibilità

Terza categoria

I DPI di terza categoria comprendono solo i rischi che possono causare conseguenze molto gravi e irreversibili alla salute, o la morte, in relazione alle situazioni elencate dalla norma (per es. radiazioni ionizzanti, ambienti con temperature estreme, cadute dall’alto, etc.)

Elmetti

Imbracature

Autorespiratori

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